sinistro stradale

Il principio di presunzione probatoria stabilito dall’articolo 2054, comma 2 del codice civile si applica nei casi di incidenti stradali anche in assenza di collisione tra i veicoli coinvolti. La Cassazione ha risposto a questa questione nella sentenza n. 19282/2022 (Cassazione-civ_19282-2022).

Nel caso specifico, Tizio, proprietario e conducente di una motocicletta danneggiata in un incidente, ha citato in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia assicuratrice del veicolo che riteneva responsabile dell’incidente.

Secondo la versione di Tizio, l’auto dell’altra parte si è inserita in modo imprudente sulla strada percorsa da lui, costringendolo a una manovra improvvisa per evitare la collisione, causando la perdita di controllo della moto e la sua caduta. È emerso che non c’è stata alcuna collisione tra i veicoli.

La domanda è stata respinta sia in prima che in seconda istanza e è stata portata davanti alla Cassazione.

La Corte Suprema, respingendo il ricorso del motociclista danneggiato, ha ribadito i seguenti principi:

  1. La ricostruzione dell’incidente stradale, la valutazione della condotta delle persone coinvolte, la determinazione e la graduazione della colpa, nonché l’esistenza o l’esclusione del nesso causale tra i comportamenti e l’evento dannoso, costituiscono giudizi di merito, esenti dal sindacato di legittimità se il ragionamento alla base delle conclusioni è completo, corretto e coerente dal punto di vista logico-giuridico.

  2. Nel caso in esame, poiché non c’è stata alcuna collisione tra i veicoli, la presunzione di responsabilità paritaria dell’articolo 2054, comma 2, non poteva essere applicata. I testimoni hanno dichiarato che il conducente dell’auto incriminata aveva compiuto una manovra da destra a sinistra e che il motociclista era caduto non appena aveva frenato.

  3. La presunzione di responsabilità paritaria prevista dall’articolo 2054, comma 2, si applica di solito solo in caso di collisione diretta tra i veicoli, ma può essere estesa quando manca la collisione diretta, a condizione che sia provato il nesso causale tra la guida del veicolo non coinvolto e l’incidente.

  4. Nel caso specifico, poiché non c’erano informazioni sulla velocità dei veicoli coinvolti e la caduta della moto è stata immediata, la stessa potrebbe essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Non c’erano prove di colpa da parte del conducente dell’auto incriminata, poiché non è stata dimostrata alcuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

Avv. Francesco Tassini

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