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Con l’ultima ordinanza n. 13029 del 26/04/2022, la Suprema Corte sembra aver chiarito definitivamente una questione giuridica riguardante la mediazione obbligatoria/delegata di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. In passato, la giurisprudenza di merito riteneva che questa condizione si considerasse soddisfatta solo se, durante il primo incontro di mediazione, le parti affrontavano concretamente le questioni controverse.

Tuttavia, si era dibattuto se la parte soggetta a questa obbligazione dovesse effettivamente partecipare attivamente alla mediazione riguardo ai problemi in questione o se poteva limitarsi a dichiarare nel primo incontro la sua volontà di non proseguire con la procedura.

La maggior parte della giurisprudenza di merito sosteneva che entrambe le parti coinvolte dovessero tentare attivamente la mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità, mirando a rendere più efficiente il sistema giudiziario attraverso la risoluzione amichevole delle dispute.

L’ordinanza della Cassazione n. 13029 del 26 aprile 2022, confermando l’arresto precedente n. 8473 del 27/03/2019, sembra risolvere definitivamente la questione. Secondo questa decisione, l’obbligo della parte che intende agire in giudizio di adempiere alla mediazione obbligatoria può considerarsi soddisfatto con l’avvio della procedura di mediazione e la partecipazione al primo incontro con il mediatore. In questo incontro, la parte può esprimere liberamente il proprio parere negativo sulla possibilità di procedere con la mediazione.

Avv. Francesco Tassini

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