La questione della legittima difesa è di grande rilevanza nel nostro corso, e ci dedichiamo a un’analisi approfondita di questa forma di giustificazione. La recente Sentenza n. 23977 del 22 giugno 2022 della Suprema Corte ha esaminato il caso di un individuo dichiarato colpevole di sparare più colpi di pistola per impedire il furto della propria auto, causando la morte del ladro. È importante notare che il ladro si trovava già nell’auto e aveva avviato la marcia del veicolo.
La Corte di Cassazione utilizza questo caso per delineare la disciplina dell’art. 52 c.p. Il comma 1 stabilisce la forma ordinaria di legittima difesa, che richiede un’aggressione ingiusta e una reazione legittima. La prima dovrebbe rappresentare un pericolo attuale di lesione di un diritto tutelato dalla legge, mentre la seconda dovrebbe essere necessaria, inevitabile e proporzionata.
I successivi commi 2 e 3, introdotti dalle riforme recenti, includono la legittima difesa domiciliare e stabiliscono una presunzione legale di proporzione in determinate condizioni. Tuttavia, questa presunzione non sostituisce la valutazione discrezionale del giudice caso per caso. La riforma del 2019 ha rafforzato questo concetto, introducendo l’avverbio “sempre” dopo il verbo “sussiste”, al fine di automaticamente giustificare la condotta difensiva contro l’ingresso illegittimo in casa propria.
La giurisprudenza ha chiarito che la presunzione nei commi 2 e 3 riguarda solo la proporzione, mentre gli altri requisiti del comma 1 devono comunque essere soddisfatti. Inoltre, il pericolo deve derivare da un’aggressione umana ingiusta, e la reazione difensiva deve rispettare il principio generale della necessità.
Nel caso in questione, la Suprema Corte ha respinto la legittima difesa in base a fatti incontrovertibili. Gli spari sono stati effettuati fuori dalla proprietà del soggetto, il ladro era già uscito dal cortile, e non c’era un pericolo attuale o futuro per la sicurezza. La Corte ha osservato che anche se si volesse presumere la necessità della difesa, questa sarebbe contraria all’art. 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all’art. 2, comma 2, lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che protegge il diritto alla vita anche contro gli intrusi. In breve, la necessità di difesa letale è convenzionalmente imposta e non può essere presunta legalmente.
In conclusione, la recente sentenza si inserisce nel solco giurisprudenziale che ha attenuato l’impatto delle riforme dell’art. 52 c.p. del 2006 e del 2019. L’intento del legislatore di rispondere a esigenze sociali di sicurezza attraverso il rafforzamento dell’auto-giustizia non trova riscontro nelle aule di tribunale.