legale abilitato in spagna

Con la sentenza n. 20524 del 23-25 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha esaminato il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.c) in relazione all’attività di un legale regolarmente abilitato in Spagna che operava in Italia senza aver comunicato tale attività al proprio Ordine di appartenenza.

Anche se la sentenza di merito è stata annullata per prescrizione, la Corte di Cassazione ha approfondito la normativa di riferimento. La legge n. 31/1982 consente agli avvocati spagnoli di esercitare il patrocinio in Italia, a condizione che lavorino in collaborazione con un avvocato iscritto all’albo nazionale italiano e abilitato a comparire davanti alle giurisdizioni italiane. È inoltre richiesta la comunicazione all’Ordine della circoscrizione di appartenenza riguardo all’intenzione di svolgere l’attività professionale in Italia.

La mancata comunicazione all’Ordine, secondo la Cassazione, non è solo un requisito formale, ma assume un carattere sostanziale. L’assenza di tale comunicazione configura il reato di esercizio abusivo della professione secondo l’art. 348 c.p. anche se l’attività svolta dall’avvocato spagnolo è di natura temporanea, riferita a un caso specifico.

La Corte cita un precedente che sottolinea che la comunicazione è un presupposto indispensabile per l’abilitazione a esercitare l’assistenza difensiva in procedimenti giurisdizionali italiani da parte di avvocati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.

Questa decisione enfatizza il carattere essenziale della comunicazione all’Ordine e sottolinea la continuità della professione di avvocato rispetto alla temporaneità dei singoli incarichi. In sintesi, il principio sotteso a questa sentenza è la unitarietà della professione forense e l’irrilevanza del singolo incarico rispetto ad essa. Il diritto di esercitare l’attività nei paesi dell’Unione Europea comporta quindi obblighi specifici, tra cui la comunicazione all’Ordine di appartenenza.

Avv. Andrea Severini

 

Cass-pen_20524-2022

Scuola Jus Lab