Il principio di presunzione probatoria stabilito dall’articolo 2054, comma 2 del codice civile si applica nei casi di incidenti stradali anche in assenza di collisione tra i veicoli coinvolti. La Cassazione ha risposto a questa questione nella sentenza n. 19282/2022 (Cassazione-civ_19282-2022).
Nel caso specifico, Tizio, proprietario e conducente di una motocicletta danneggiata in un incidente, ha citato in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia assicuratrice del veicolo che riteneva responsabile dell’incidente.
Secondo la versione di Tizio, l’auto dell’altra parte si è inserita in modo imprudente sulla strada percorsa da lui, costringendolo a una manovra improvvisa per evitare la collisione, causando la perdita di controllo della moto e la sua caduta. È emerso che non c’è stata alcuna collisione tra i veicoli.
La domanda è stata respinta sia in prima che in seconda istanza e è stata portata davanti alla Cassazione.
La Corte Suprema, respingendo il ricorso del motociclista danneggiato, ha ribadito i seguenti principi:
La ricostruzione dell’incidente stradale, la valutazione della condotta delle persone coinvolte, la determinazione e la graduazione della colpa, nonché l’esistenza o l’esclusione del nesso causale tra i comportamenti e l’evento dannoso, costituiscono giudizi di merito, esenti dal sindacato di legittimità se il ragionamento alla base delle conclusioni è completo, corretto e coerente dal punto di vista logico-giuridico.
Nel caso in esame, poiché non c’è stata alcuna collisione tra i veicoli, la presunzione di responsabilità paritaria dell’articolo 2054, comma 2, non poteva essere applicata. I testimoni hanno dichiarato che il conducente dell’auto incriminata aveva compiuto una manovra da destra a sinistra e che il motociclista era caduto non appena aveva frenato.
La presunzione di responsabilità paritaria prevista dall’articolo 2054, comma 2, si applica di solito solo in caso di collisione diretta tra i veicoli, ma può essere estesa quando manca la collisione diretta, a condizione che sia provato il nesso causale tra la guida del veicolo non coinvolto e l’incidente.
Nel caso specifico, poiché non c’erano informazioni sulla velocità dei veicoli coinvolti e la caduta della moto è stata immediata, la stessa potrebbe essere stata causata anche da un semplice sbandamento. Non c’erano prove di colpa da parte del conducente dell’auto incriminata, poiché non è stata dimostrata alcuna violazione delle norme sulla sicurezza stradale.
Avv. Francesco Tassini